Art. 14.
(Programmi).

      1. Allo scopo di garantire un'omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della pubblica istruzione adotta programmi didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale.

 

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      2. I programmi didattici della scuola di base e del curricolo di base del biennio unitario della scuola superiore, di cui all'articolo 24, comma 2, sono progettati in modo da favorire un'evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un'ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del sistema educativo di istruzione.
      3. I programmi sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse scuole del sistema educativo di istruzione e da esperti o esperte di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con procedura pubblica. La loro attività deve prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale ausiliario-tecnico-amministrativo e cittadini.
      4. Fino all'adozione di programmi didattici di cui al presente articolo, si applicano gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, i nuovi programmi didattici per la scuola primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, i programmi per la scuola media statale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 febbraio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979.